Fatti

H. guidava la sua auto sulla corsia di sorpasso dell'autostrada N1 il 26 dicembre 1988 quando un veicolo della polizia in borghese lo ha seguito da vicino, facendo più volte segnali con i fari per sorpassarlo. Sentendosi molestato, H. ha premuto più volte sul pedale del freno, rallentando così la sua velocità in modo più che trascurabile. È stato condannato dal Statthalteramt del distretto di Winterthur per aver effettuato uno "Schikanestopp" (frenata brusca per spirito di dispetto) e per non aver circolato sufficientemente sulla corsia di destra. In appello, il tribunale cantonale di Zurigo ha confermato solo la condanna per la frenata brusca, sulla base dell'art. 12 cpv. 2 ONC.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che il rallentamento del veicolo di H., anche se non qualificato come "frenata brusca" dalle istanze precedenti, possa essere considerato tale ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 ONC. Infatti, sull'autostrada dove le velocità sono elevate, anche un rallentamento moderato può rivelarsi pericoloso per la sicurezza stradale quando un altro veicolo segue da vicino. La giurisprudenza precedente deve quindi essere precisata: un rallentamento "più che trascurabile" di un veicolo sull'autostrada, mentre un altro veicolo lo segue, costituisce una "frenata brusca" ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 ONC.

Tuttavia,…