Fatti

Raffaele [D.], nato nel 1948, fabbro-meccanico, ha presentato una domanda di prestazioni all'assicurazione invalidità il 1° maggio 1985, in particolare per una rendita e un reclassamento professionale. La commissione dell'assicurazione invalidità gli ha accordato un "tirocinio di prova e di osservazione" presso il Centro ORIPH di Morges, a decorrere dal 4 maggio 1987. La Cassa cantonale vallesana di compensazione gli ha inoltre accordato una rendita completa d'invalidità per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 maggio 1987. Raffaele [D.] ha fatto ricorso contro questa decisione, concludendo per il versamento di indennità giornaliere a decorrere dal 23 ottobre 1986 (data della pronuncia della commissione dell'assicurazione invalidità) e per il pagamento di una rendita a partire da una data anteriore al 1° gennaio 1985.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene che il "tirocinio di prova e di osservazione" ordinato dalla commissione dell'assicurazione invalidità non costituisca una semplice misura istruttoria, ma debba essere qualificato come "reclassamento" ai sensi dell'art. 17 LAI, in ragione della durata del tirocinio e della natura delle attività svolte dall'assicurato. Di conseguenza, Raffaele [D.] ha diritto a indennità giornaliere durante il periodo di attesa, conformemente all'art. 18 cpv. 1 OAI, a decorrere dal 1° settembre 1985, ovvero quattro mesi dopo la presentazione della sua domanda di prestazioni.

Tuttavia, il…