Fatti
Il ricorrente ha frequentato un programma di riqualificazione dal 11 maggio 1982 al 25 giugno 1983, durante il quale ha partecipato ai corsi di formazione commerciale di base il martedì e il giovedì pomeriggio, superando l'esame finale con successo. Durante questo periodo, era incapace al lavoro per almeno il 50% rispetto alla sua attività abituale come venditore nel settore alimentare. Sebbene non fosse impedito di svolgere un lavoro a tempo parziale per almeno tre giorni consecutivi o quattro giorni interi non consecutivi al mese a causa del reinserimento, soddisfaceva i requisiti per il diritto all'indennità giornaliera ai sensi della 2a variante dell'art. 22 cpv. 1 LAI, in quanto era incapace al lavoro per almeno il 50%. La durata minima richiesta del reinserimento di tre giorni consecutivi è stata soddisfatta dalla frequenza ai corsi e dai lavori di preparazione aggiuntivi.Legge
Il Tribunale federale ha deciso che al ricorrente spetta un'indennità giornaliera ai sensi…