Fatti

La controversia oppone X. alla società Y. SA. X. ha fatto ricorso contro una decisione del tribunale cantonale che ha respinto la sua richiesta di riduzione della commissione di intermediazione di 122'664 franchi svizzeri versata a Y. SA. La commissione rappresentava il 3% del prezzo di vendita di 3'800'000 franchi svizzeri di un immobile.

Legge

Secondo l'art. 417 CO, un compenso eccessivo dell'intermediario può essere equamente ridotto dal giudice su richiesta del debitore. Per determinare se la commissione sia eccessiva, il giudice deve tenere conto di tutte le circostanze del caso specifico, in particolare del tasso abituale nella regione. In linea di principio, una commissione corrispondente a una percentuale del prezzo di vendita non è considerata eccessiva, a meno che non superi ampiamente i tassi abituali.

Nel caso di specie, il Tribunale federale ritiene che la commissione del 3% applicata a un prezzo di vendita di 3'800'000 franchi svizzeri non sia eccessiva in base alla giurisprudenza.…