Fatti
La decisione riguarda X., nata il 6 dicembre 1948, alla quale il Consiglio tutelare del Cantone di Basilea Città ha ordinato un provvedimento di privazione della libertà a scopo assistenziale il 15 novembre 2006. Questo provvedimento è stato "sospeso" il 6 dicembre 2007 a determinate condizioni. Nel giugno 2010, l'amministrazione immobiliare ha segnalato che l'appartamento di X. si trovava in uno stato di trascuratezza. Il 31 dicembre 2010, vi è stato un terzo incendio nell'appartamento, a seguito del quale X. è stata ricoverata e successivamente trasferita all'UPK (Clinica psichiatrica universitaria). Il 3 gennaio 2011, la curatrice ha segnalato che X. non era rientrata dal permesso di uscita dall'UPK. X. è stata successivamente ritrovata dalla polizia in uno stato di forte confusione, con escoriazioni al viso e forte odore di alcol.
Con decisione del 9 febbraio 2011, il Consiglio tutelare del Cantone di Basilea Città ha revocato la "sospensione" del provvedimento di privazione della libertà a scopo assistenziale ordinato il 6 dicembre 2007 e ha deciso che X. sarebbe rimasta all'UPK finché non fosse stata trovata un'istituzione appropriata. X. ha fatto ricorso contro questa decisione presso la Corte d'appello del Cantone di Basilea Città in quanto giurisdizione amministrativa, che ha respinto il suo ricorso senza ordinare una perizia il 21 marzo 2011.
Legge
Il Tribunale federale ritiene che le persone affette da dipendenza, come X. che ha un grave problema di alcolismo, siano malati psichici ai sensi dell'art. 397e n. 5 CC. Di conseguenza, una richiesta di revoca del provvedimento di privazione della libertà può essere decisa solo con il concorso di esperti.
Il Tribunale federale osserva che…