Fatti
L'Ufficio esecuzioni S. ha proceduto all'incanto il 10 dicembre 1992 dell'immobile appartenente a F. nell'ambito della procedura di realizzazione del pegno immobiliare n. 32/1991. L'aggiudicazione è stata pronunciata a favore della Schweizerische Kreditanstalt per un importo di Fr. .... F. ha fatto ricorso contro questa decisione presso il Tribunale cantonale X. in qualità di autorità di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, che ha respinto il suo reclamo il 13 gennaio 1993. F. ha successivamente fatto ricorso presso la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'effetto sospensivo al suo ricorso.Legge
La Corte ha ritenuto che la procedura preparatoria all'incanto si fosse svolta in modo regolare. Sebbene la vendita inizialmente prevista per il 3 settembre 1992 sia stata rinviata su richiesta della ricorrente che aveva richiesto una nuova perizia, la pubblicazione della nuova data del 10 dicembre 1992 è stata effettuata il 27 novembre 1992 sul foglio ufficiale del cantone X.
La legge non impone un termine minimo per la pubblicazione della nuova data dell'incanto in caso di rinvio. Sebbene i creditori e il debitore…