Fatti
In questo caso si trattava della questione se una disposizione contenuta in una convenzione di divorzio relativa all'adeguamento degli assegni di mantenimento per i figli in caso di variazione del reddito del padre fosse stata validamente approvata dal giudice del divorzio. La madre aveva successivamente richiesto un importo più elevato degli assegni, in quanto il padre avrebbe dovuto percepire un reddito più alto. Il Tribunale federale doveva decidere se la relativa clausola della convenzione fosse giuridicamente valida.Legge
Il Tribunale federale ha affermato che, ai sensi dell'art. 158 cpv. 5 CC, gli accordi sulle conseguenze accessorie del divorzio necessitano dell'approvazione giudiziale. Lo scopo di questo obbligo di approvazione è quello di consentire al giudice di esaminare la legittimità, la chiarezza e l'adeguatezza degli accordi conclusi dalle parti.
Nel caso di specie, il tribunale del divorzio non aveva formalmente approvato la regolamentazione di cui al punto 5 della convenzione di divorzio, in quanto non la considerava un titolo esecutivo. Tuttavia, aveva inserito tale disposizione nel dispositivo della sentenza, ritenendo che essa potesse facilitare un eventuale successivo processo di modifica. Il Tribunale federale ha ritenuto che ciò costituisse…