Fatti

Il sig. [S.], nato nel 1936, ha subito un incidente il 11 aprile 1992 ed è da allora gravemente bisognoso di assistenza. La Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo gli ha accordato a decorrere dal 1° aprile 1993 un'indennità per persone bisognose di assistenza dell'assicurazione invalidità (AI). Dopo che è stato accertato che la necessità di assistenza è interamente riconducibile a un evento assicurato presso la ELVIA Società Svizzera di Assicurazioni LAINF, la Cassa ha sospeso la prestazione con decisione del 6 giugno 1994 a fine luglio 1994. A seguito del ricorso del sig. [S.], il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha annullato tale decisione. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha quindi interposto ricorso di diritto amministrativo.

Legge

Il Tribunale federale afferma che, secondo l'art. 42 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a un'indennità per persone bisognose di assistenza "a condizione che non abbiano diritto a un'indennità per persone bisognose di assistenza ai sensi della LAINF". Dal tenore letterale di questa disposizione non risulta come ci si debba comportare quando in un determinato periodo sono soddisfatti solo i presupposti per il diritto di una delle due assicurazioni. Il Tribunale federale giunge alla conclusione che un'indennità per persone bisognose di assistenza dell'AI entra in considerazione fintanto che il diritto alla corrispondente…