Fatti

Il cittadino tedesco R. ha lavorato in Svizzera dal 1954 al 1961 ed è stato contribuente dell'AVS e dell'AI svizzere. A partire dal 1989 era inabile al lavoro in Germania e ha richiesto una rendita d'invalidità dell'AI svizzera. La Commissione per l'assicurazione invalidità degli assicurati all'estero gli ha riconosciuto una rendita d'invalidità intera a decorrere da agosto 1990. R. ha presentato reclamo e ha richiesto una rendita a partire da settembre 1989. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha presentato ricorso di diritto amministrativo chiedendo che a R. venisse riconosciuta una mezza rendita a decorrere da dicembre 1989 e una rendita intera a decorrere da marzo 1990.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che per gli assicurati residenti all'estero il diritto alla rendita ai sensi dell'art. 28 cpv. 1ter LAI sorge solo quando sono stati inabili al lavoro in media per almeno il 50% senza interruzioni sostanziali per un anno e il grado d'invalidità raggiunge almeno il 50% allo scadere del periodo di attesa. Un diritto fittizio a una rendita per quarto, che potrebbe essere aumentato in sede di revisione, non è possibile in caso di residenza all'estero.

Nel caso in esame, risulta che R. aveva…