Fatti
Il ricorrente, nato nel 1918, si è visto respingere la sua domanda di rendita dal Tribunale federale delle assicurazioni nel giugno 1979. Nel dicembre 1979, la Cassa di compensazione del Cantone del Vallese gli ha accordato retroattivamente una rendita parziale per il periodo da aprile a giugno 1978, e successivamente una rendita intera a partire da luglio 1978, a seguito di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Il ricorrente ha contestato la decisione relativa alla rendita parziale, chiedendo il pagamento retroattivo di una rendita intera a partire da luglio 1975. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Vallese ha confermato la decisione della Cassa di compensazione, ritenendo che la rendita potesse essere versata solo per i 12 mesi precedenti la nuova richiesta, ovvero a partire da aprile 1978.Legge
La questione centrale è se il passaggio dalla rendita parziale alla rendita intera debba avvenire secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI o l'art. 88a cpv. 2 OAI. Il Tribunale federale ritiene che in caso di attribuzione simultanea e retroattiva di una rendita parziale e di una rendita intera, si applichi esclusivamente l'art. 88a cpv. 2 OAI per determinare il momento del passaggio dalla rendita parziale alla rendita intera. Gli art. 29 cpv. 1 LAI e 88bis cpv. 1 OAI non sono applicabili in questo caso.
Secondo l'art. 88a cpv. 2 OAI, il cambiamento che influenza il diritto alla rendita deve essere preso in considerazione a partire dal momento in cui è durato…