Fatti

In questa causa, il marito ha intentato un'azione di disconoscimento della paternità contro la moglie e il figlio nato durante il matrimonio, conformemente all'art. 253 cpv. 2 CC. Sebbene la moglie abbia confermato le affermazioni del marito riguardo all'impossibilità della sua paternità, il tutore del figlio si è opposto all'azione di disconoscimento. Solo il figlio ha interposto appello contro la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di disconoscimento. Il marito convenuto ha concluso per il rigetto dell'appello, così come la madre in uno scritto spontaneo. Quest'ultima ha sostenuto che, in virtù dell'art. 253 cpv. 2 CC, l'azione di disconoscimento doveva essere intentata contro il figlio e la madre, e che questi due convenuti formavano un litisconsorzio passivo necessario. Ha sostenuto che i litisconsorti potevano agire in giudizio solo congiuntamente, il che non era il caso qui, sicché l'appello proposto dal solo figlio doveva essere respinto per difetto di legittimazione attiva.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che, sebbene l'azione di disconoscimento debba essere intentata contro il figlio e la madre ai sensi dell'art. 253 cpv. 2 CC, l'uno e l'altra hanno tuttavia la qualità per interporre singolarmente un ricorso di riforma al Tribunale federale, la cui sentenza avrà effetti nei confronti di tutti i litisconsorti. Infatti, in un processo relativo allo stato delle persone, in cui il principio della disponibilità delle parti è limitato per ragioni di ordine pubblico, non si giustificherebbe che il…