Fatti
Il marito divorziato ha presentato una domanda volta a far sopprimere il suo obbligo di versare una rendita alla sua ex-moglie, sul presupposto che questa viva in concubinato da oltre cinque anni con un terzo. Il DTF ha respinto tale domanda, ritenendo che gli elementi di fatto accertati non consentissero di concludere per l'esistenza di un concubinato ai sensi della giurisprudenza federale, in mancanza in particolare della dimostrazione di una comunità di vita stretta e stabile tra l'ex-moglie e il suo coinquilino.Legge
Secondo la giurisprudenza del DTF, la rendita dell'ex-coniuge divorziato deve essere soppressa quando questi vive in un concubinato stabile dal quale trae vantaggi simili a quelli di un matrimonio, sicché sarebbe abusivo mantenere il versamento della rendita. Una presunzione in tal senso è ammessa quando il concubinato dura da almeno cinque anni al momento dell'introduzione della domanda di modifica.
Tuttavia, incombe allora all'ex-coniuge debitore della rendita di fornire la prova completa dell'esistenza di tale concubinato. Non gli basta semplicemente affermare che l'ex-coniuge condivide l'alloggio con una persona dell'altro sesso e dà l'apparenza di una comunità di vita simile al matrimonio. L'ex-coniuge può invece dimostrare che il suo concubinato non è sufficientemente stretto e stabile perché possa attendersi dal suo partner un'assistenza e un sostegno paragonabili a quelli di un matrimonio.
Nel caso…