Fatti
La controversia riguarda la determinazione del salario annuo assicurato che serve da base per il calcolo della rendita. Il ricorrente ha subito due infortuni, il primo il 26 maggio 1987 e il secondo il 5 giugno 1990. La SUVA ha accordato una rendita d'invalidità complementare a decorrere dal 1° novembre 1992, basandosi su un salario annuo assicurato di CHF 63'987.-- conformemente all'art. 24 cpv. 4 OAINF. Il ricorrente ritiene che dovrebbe applicarsi l'art. 24 cpv. 2 OAINF, il che porterebbe a considerare un salario annuo più elevato.Legge
Il Tribunale federale ritiene che il caso di specie, che implica una prima fissazione della rendita dopo più infortuni invalidanti e un diritto alla rendita che sorge oltre cinque anni dopo il primo infortunio, non sia espressamente disciplinato dalla legge e dall'ordinanza. L'art. 24 cpv. 2 OAINF disciplina il caso dell'inizio della rendita oltre cinque anni dopo l'infortunio, mentre l'art. 24 cpv. 4 OAINF si applica quando un beneficiario di rendita subisce un nuovo infortunio che comporta un grado di invalidità più elevato.
Sebbene il caso di specie presenti elementi di entrambe le situazioni speciali, non corrisponde pienamente a nessuna di esse. Il Tribunale ritiene tuttavia che l'art. 24 cpv. 2 OAINF debba essere applicato in via preferenziale, in quanto questa disposizione mira ad evitare risultati iniqui quando i salari sono aumentati durante il lungo periodo di pagamento delle indennità giornaliere. Non vi è motivo di non…