Fatti
A. B. è deceduta il 14 giugno 2014. Prima del decesso era affiliata per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso Helsana Assicurazioni SA. A., a nome e per conto degli eredi, ha chiesto a Helsana il rimborso pro rata temporis del premio LAMal per il periodo dal 15 al 30 giugno 2014. Helsana ha rifiutato il rimborso, sostenendo che né la LAMal né le condizioni generali di assicurazione prevedono un pagamento in proporzione al periodo di assicurazione in caso di decesso della persona assicurata. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha confermato la decisione di Helsana. A. ha quindi presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso, ritenendo che il premio di cassa malati non sia indivisibile. In particolare, il Tribunale federale ha rilevato che:
- L'art. 24 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA), entrato in vigore il 1° gennaio 2006, consacra il principio della divisibilità del premio nell'ambito delle assicurazioni di diritto privato. Questa nuova disposizione di legge non era stata correttamente considerata nella precedente giurisprudenza (sentenza K 72/05 del 14 agosto 2006).
- Tra il premio e la copertura assicurativa vi è un nesso diretto, pertanto l'indivisibilità del premio non può essere giustificata sulla base dell'art. 90 dell'Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), che disciplina solo le modalità di pagamento.
- Il principio…