Fatti

A. ha presentato una richiesta al presidente del tribunale cantonale di Obvaldo, in qualità di amministratore della società B. AG, per costringerlo a dargli accesso ai suoi libri e documenti. Il presidente del tribunale cantonale ha respinto tale richiesta, ritenendo che non vi fosse una base legale per un'azione esecutiva volta ad ottenere informazioni dai membri del consiglio di amministrazione. La Corte superiore del Cantone di Obvaldo ha emesso la stessa decisione. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso civile in merito e rinviato il caso alla Corte superiore per un nuovo esame.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che i diritti all'informazione e alla consultazione conferiti dall'art. 715a CO ai membri del consiglio di amministrazione di una società anonima possano essere fatti valere giudizialmente mediante un'azione di condanna. Sebbene l'art. 715a CO non menzioni espressamente tale possibilità, a differenza dell'art. 697 cpv. 4 CO che prevede la via giudiziaria per gli azionisti, il Tribunale federale ritiene che, quando la legge accorda un diritto, in linea di principio si debba considerare che esso possa essere esercitato in giudizio, anche se ciò non è espressamente indicato. Il fatto che le decisioni del consiglio di amministrazione non siano impugnabili non osta a un'azione esecutiva contro la società stessa, che rifiuti ingiustamente di fornire le informazioni richieste. Il Tribunale federale ritiene inoltre che la…