Fatti

La società [S. AG] ha affidato a [B.] l'esecuzione dei lavori di carpenteria per due case unifamiliari a Würenlos. Dopo disaccordi sull'andamento dei lavori, il 21 giugno 1985 [S. AG] ha dichiarato di recedere dal contratto. [B.] ha quindi fatturato i lavori già eseguiti. [S. AG] ha incaricato un'altra impresa di completare i lavori e di rimediare ai difetti. [B.] ha successivamente intentato un'azione per il pagamento del saldo della sua fattura, mentre [S. AG] ha proposto una domanda riconvenzionale per le spese di rimedio ai difetti.

Legge

Il DTF ha ritenuto che il recesso di [S. AG] costituisse una risoluzione ex nunc del contratto, ai sensi dell'art. 366 cpv. 1 CO. In questo caso, il committente può esigere la consegna dell'opera già iniziata dietro indennizzo. Sul piano delle conseguenze giuridiche, in particolare in materia di garanzia per i difetti, questa opera parziale è equivalente all'opera ultimata. L'art. 169 della norma SIA 118, applicabile nel caso di…