Fatti

Il 3 settembre 1991, una società in nome collettivo denominata T. è stata iscritta nel registro di commercio del Cantone di Schwyz. Gli unici soci, con diritto di firma individuale, sono Sch. e St.

Il giudice unico del distretto di March ha aperto la procedura fallimentare della società in nome collettivo T. e l'ha sciolta. Lo stesso giudice ha chiuso la procedura fallimentare il 10 settembre 1993 per mancanza di attivi.

Tra il 24 marzo 1993 e il 4 ottobre 1993, dodici creditori hanno richiesto l'esecuzione contro Sch., domiciliato ad Arosa, il che ha portato a tredici minacce di fallimento nei suoi confronti, ricevute da quest'ultimo l'8 ottobre 1993.

Legge

Le autorità esecutive non devono esaminare se le iscrizioni o le cancellazioni nel registro di commercio siano giustificate o meno. L'esecuzione diretta contro il ricorrente, che al momento del proseguimento dell'esecuzione è iscritto nel registro di commercio come socio in una società in nome collettivo, deve essere proseguita per via fallimentare ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 n. 2 LEF.

Le persone fisiche elencate nell'art. 39 LEF sono soggette all'esecuzione fallimentare per tutti i loro debiti, anche…