Fatti

In questo caso, il DTF è stato adito per un ricorso contro una sentenza di assoluzione di un agricoltore accusato di aver violato il divieto di utilizzare canapa come foraggio per il suo bestiame. I principali fatti sono i seguenti: - L'agricoltore ha coltivato canapa nella sua azienda allo scopo di utilizzarla come foraggio per i suoi animali. - È stato perseguito dal Ministero pubblico del Cantone di Turgovia per aver violato l'art. 48 cpv. 1 lett. b LDerr e l'art. 173 cpv. 1 lett. i seconda parte LAgr. - Il tribunale cantonale ha pronunciato l'assoluzione dell'agricoltore, ritenendo che il divieto di utilizzare canapa come foraggio non si applicasse quando la canapa era prodotta nell'azienda per il fabbisogno personale dell'agricoltore.

Legge

Il DTF ha annullato questa sentenza. Esso ritiene che il divieto di utilizzare canapa come foraggio per il bestiame si applichi anche quando l'agricoltore utilizza canapa da lui stesso prodotta nella sua azienda. Questo divieto ha una base legale sufficiente nell'art. 23b cpv. 3 lett. a dell'Ordinanza sugli alimenti per animali, che consente al Dipartimento federale competente di emanare…