Fatti
Il ricorrente, un funzionario dell'amministrazione doganale svizzera stazionato a Schaanwald (Liechtenstein) dal marzo 1965, è stato sottoposto a imposizione fiscale dal comune di Buchs (Cantone di San Gallo) a partire dal 10 marzo 1965. Egli ha contestato tale imposizione invocando le disposizioni della convenzione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein. I suoi ricorsi sono stati respinti dalle autorità cantonali. Egli ha quindi presentato un ricorso di diritto pubblico al DTF.Legge
Il DTF ritiene che la Costituzione del Cantone di San Gallo non escluda la formazione di un diritto consuetudinario, anche in ambito fiscale. Tuttavia, affinché un tale diritto consuetudinario possa formarsi, è necessario che vi sia una vera e propria lacuna nella legge. Nel caso di specie, il silenzio della legge fiscale sulla situazione dei funzionari svizzeri stazionati in Liechtenstein non costituisce una tale lacuna. Infatti, il diritto fiscale non può, attraverso il diritto consuetudinario, imporre nuovi obblighi fiscali ai cittadini. Pertanto, il DTF ritiene che la decisione del tribunale…