Fatti

K., nato nel 1964, ha lavorato a tempo pieno (42 ore settimanali) come operatore giovanile e insegnante di religione presso la parrocchia X fino al 31 agosto 1997. Dal 4 febbraio 1997, ha svolto anche un'attività al 40% (16,8 ore settimanali) come formatore e animatore di corsi presso l'organizzazione per l'asilo Y, attività che è terminata il 31 luglio 1997. K. ha successivamente richiesto indennità di disoccupazione a partire dal 1° agosto 1997. La cassa cantonale di disoccupazione di San Gallo ha fissato il reddito assicurato sulla base dello stipendio percepito presso la parrocchia X, escludendo il reddito derivante dall'attività accessoria presso l'organizzazione per l'asilo Y. K. ha contestato questa decisione, ritenendo che il reddito assicurato dovesse essere calcolato sulla base dell'intero reddito degli ultimi sei mesi prima della disoccupazione, inclusa la sua attività accessoria.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene che debba essere preso in considerazione solo il reddito derivante dall'attività lavorativa normale per determinare il reddito assicurato, anche se i guadagni derivanti da un'attività accessoria sono proporzionalmente più elevati. Infatti, l'assicurazione contro la disoccupazione mira a indennizzare la perdita di un impiego normale e non le perdite di reddito…