Fatti

La X. AG ha locato a B. a partire dal 1 agosto 1992 un appartamento di 4 1/2 locali a K. Il contratto di locazione del 23 aprile 1992 è stato concluso per la durata di cinque anni, con possibilità di recesso per la prima volta il 31 luglio 1997. B. ha receduto dal contratto di locazione con effetto dal 31 luglio 1994, adducendo come motivazione il fatto di non potersi più permettere l'appartamento. La X. AG ha contestato il recesso anticipato e ha adito l'Autorità di conciliazione cantonale per le controversie in materia di locazione e affitto. Il Presidente del Tribunale cantonale del Canton Obvaldo ha riconosciuto che il contratto di locazione era stato risolto il 31 luglio 1994 ai sensi dell'art. 266g CO e che B. doveva risarcire la X. AG per il recesso anticipato con la somma di Fr. 12'000.--. La Commissione di appello del Canton Obvaldo ha ridotto il risarcimento a Fr. 2'500.--.

Legge

Il Tribunale federale ha dovuto decidere se la riduzione del risarcimento da Fr. 12'000.-- a Fr. 2'500.-- fosse giustificata. L'autorità inferiore aveva considerato la situazione finanziaria delle parti e le circostanze del caso concreto ai fini della determinazione del risarcimento ai sensi dell'art. 266g cpv. 2 CO. La ricorrente ha eccepito una violazione dell'art. 266g cpv. 2 CO e ha sostenuto che l'autorità inferiore aveva effettuato un'equa ponderazione degli interessi.

Il Tribunale federale ha statuito che la determinazione delle conseguenze patrimoniali di un recesso anticipato si basa in larga misura sul potere discrezionale del giudice. L'autorità inferiore aveva a ragione ritenuto che un risarcimento di Fr. 12'000.-- fosse…