Fatti

Questa causa riguarda una controversia tra il Sig. M. e la Sig.ra B. relativa a pretese derivanti dalla rottura del fidanzamento. Il DTF ha dovuto determinare se fosse stato effettivamente concluso un contratto di fidanzamento tra le parti. I fatti accertati mostrano che le parti si erano promesse in matrimonio, ma solo in una data successiva, il 19 aprile 1949, esse si sono scambiate reciproche promesse di matrimonio, costituendo così un contratto di fidanzamento ai sensi dell'art. 90 CC. Prima di tale data, non vi era ancora un fidanzamento, nonostante le discussioni tra le parti. Di conseguenza, le pretese dell'attrice fondate sulla rottura del fidanzamento non possono riguardare eventi anteriori al 19 aprile 1949.

Legge

Il DTF ricorda che secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, vi è fidanzamento solo in caso di reciproche promesse di matrimonio. Un semplice impegno unilaterale, anche se può avere alcuni effetti giuridici come in materia di filiazione (art. 323 CC), non è sufficiente a…