Fatti
X. è sposata con Y. ed è madre di tre figli. X. lavora come infermiera di sala operatoria con un grado di occupazione del 70% in una clinica nel Cantone di Friburgo. Suo marito lavora come insegnante specializzato in una scuola nel Cantone di Soletta con un orario settimanale di 23-25 ore. Nel settembre 1999, X. ha presentato domanda di assegni familiari per i suoi tre figli alla Cassa di compensazione del Cantone di Friburgo. La Cassa di compensazione ha respinto la domanda, in quanto secondo la legge friburghese sugli assegni familiari (FZG/FR) per i genitori sposati gli assegni per i figli spettano prioritariamente al padre. X. ha presentato ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale accoglie il ricorso di diritto pubblico. Esso constata che la norma prevista dall'art. 8 cpv. 2 lett. a FZG/FR, secondo la quale per i genitori sposati gli assegni familiari spettano prioritariamente al padre, viola il principio di parità di trattamento di cui all'art. 8 cpv. 3 della Costituzione federale. Non vi è alcun motivo oggettivo per concedere gli assegni familiari alle coppie a doppio reddito solo quando il marito lavora nel Cantone, ma non quando è la moglie a soddisfare tale requisito.
Il Tribunale federale afferma che l'applicazione delle norme cantonali di concorrenza nei rapporti intercantonali può portare a risultati inappropriati. Esso si riferisce quindi alle norme di conflitto del Regolamento (CEE) n. 1408/71, che si applicano anche ai…