Fatti
R.F. e sua moglie H.F. hanno organizzato tra settembre 1994 e marzo 1995 circa 10 viaggi ad Amsterdam durante i quali hanno acquistato in totale circa 21'500 - 22'000 pastiglie di Ecstasy. Hanno successivamente rivenduto queste pastiglie in Svizzera a Z., B. e H. Il 17/18 giugno 1996, il tribunale distrettuale di Baden ha condannato R.F. per traffico di droga in banda e a titolo professionale a 3 anni e 1/4 di reclusione. Su ricorso, il tribunale cantonale di Argovia ha ridotto la pena a 2 anni e 1/2 di reclusione il 23 ottobre 1997. R.F. ha presentato un ricorso in nullità contro questa sentenza.Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui vi entra nel merito.
In primo luogo, l'Ecstasy è considerata una sostanza stupefacente ai sensi della legge federale sugli stupefacenti. Sebbene si tratti di una nuova classe di sostanze psicoattive dette "entattogene", l'Ecstasy presenta effetti simili a quelli degli stimolanti centrali e degli allucinogeni e rientra quindi nell'art. 1 cpv. 3 lett. d LStup. La sua iscrizione da parte dell'UFSP nell'elenco delle sostanze vietate non viola quindi il principio "nulla poena sine lege".
In secondo luogo, i giudici cantonali hanno giustamente ritenuto la sussistenza del carattere di banda ai sensi dell'art. 19 n. 2 lett. b LStup.…