Fatti

Il funzionario del Registro di commercio di Ginevra ha ordinato lo scioglimento d'ufficio della società [Q. SA] dopo aver constatato che questa non aveva più un indirizzo presso la sua sede statutaria. La società ha successivamente chiesto la revoca di tale scioglimento, richiesta respinta dal funzionario. L'Autorità cantonale di vigilanza ha accolto il ricorso della società e ordinato al funzionario di dare seguito alla domanda di revoca. L'Ufficio federale di giustizia ha quindi fatto ricorso contro questa decisione presso il Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso dell'Ufficio federale di giustizia. Ha ritenuto che quando una società non ha più un domicilio legale presso la sua sede statutaria, il funzionario del registro di commercio può pronunciarne lo scioglimento d'ufficio conformemente all'art. 88a dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC). In tal caso, la società dispone di un termine di tre mesi, a decorrere dalla pubblicazione dello scioglimento, per ripristinare una situazione conforme al diritto e informarne il funzionario, al fine di ottenere la revoca dello scioglimento (art. 86 cpv. 3 ORC).

Nel caso di specie, la società [Q. SA] ha presentato la richiesta di revoca dello scioglimento tardivamente, ovvero dopo la scadenza del termine di tre mesi. Il Tribunale federale ha ritenuto che, trascorso tale termine, la società non poteva più ottenere la revoca dello…