Fatti

[A.], cittadino etiope nato il 1° ottobre 1992, è stato oggetto di una decisione di rinvio dalla Svizzera entrata in vigore il 15 giugno 2015, con un termine di partenza fissato al 2 luglio 2015. Nonostante il rigetto del suo ricorso da parte del TF il 30 dicembre 2015, [A.] è rimasto in Svizzera. Il 21 luglio 2016, l'Ufficio della migrazione del Cantone di Zurigo ha ordinato un'assegnazione di luogo di residenza nei confronti di [A.] nel territorio del Comune di U., misura confermata il 28 settembre 2016 dal Tribunale delle misure coercitive del distretto di Zurigo, che ha esteso il raggio all'intero distretto di V. [A.] ha fatto ricorso contro questa decisione, ma il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo ha annullato gli ordini il 1° febbraio 2017. La SEM ha quindi fatto ricorso al TF.

Legge

Il TF ritiene che l'assegnazione di luogo di residenza prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LStrI mira a garantire il rispetto dell'obbligo di lasciare il territorio, che l'allontanamento avvenga in modo forzato o che la partenza avvenga volontariamente. Anche se un allontanamento forzato non è attualmente…