Fatti
Il ricorrente, titolare di un diploma di massaggiatore medico ottenuto dopo una formazione di due anni, ha chiesto all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) di essere riconosciuto come personale ausiliario medico che può agire a carico dell'assicurazione malattia. L'UFAS ha respinto la sua domanda con la motivazione che la formazione di massaggiatore medico non soddisfaceva i requisiti minimi di formazione di tre anni previsti dall'ordinanza VI sull'assicurazione malattia per i massaggiatori, fisioterapisti e ginnasti medici. Il ricorrente ha fatto ricorso contro questa decisione presso il Dipartimento federale dell'interno (DFI), che ha anch'esso respinto il suo ricorso.Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni esamina la conformità dell'art. 2 dell'ordinanza VI con la legge e la Costituzione. Esso ritiene che questa disposizione, che sottopone i massaggiatori agli stessi requisiti di formazione dei fisioterapisti, sia conforme alla legge e alla Costituzione. Infatti, il Consiglio federale, emanando questa ordinanza sulla base dell'art. 21 cpv. 6 LAMal, ha agito nei limiti della competenza delegatagli dal legislatore. La regolamentazione prevista all'art. 2 dell'ordinanza VI, che mira a garantire una prassi di ammissione…