Fatti
Il ricorrente, che è sotto tutela ai sensi dell'art. 370 CC, è stato più volte collocato in un istituto di lavoro forzato in virtù del regolamento di polizia del Cantone di Svitto concernente il collocamento di persone idonee al lavoro in istituti di lavoro forzato del 17 maggio 1892. Il 23 marzo 1953, il Consiglio di Stato del Cantone di Svitto lo ha collocato per una durata indeterminata nell'istituto di Bellechasse. Il 25 maggio 1955, la stessa autorità ha ordinato la sua liberazione condizionale, informandolo che sarebbe stato nuovamente collocato non appena il suo stile di vita avesse nuovamente dato luogo a reclami giustificati. L'8 giugno 1957, ha revocato la liberazione condizionale e ordinato il collocamento del ricorrente per una durata indeterminata nell'istituto di educazione al lavoro di Realta, con il motivo che non si era comportato bene dopo la sua liberazione. Il ricorrente ha presentato un ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 Cost., rimproverando in particolare al Consiglio di Stato di avergli negato il diritto di essere ascoltato.Legge
Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, il cittadino che deve essere collocato in un istituto di lavoro forzato o di educazione al lavoro in virtù della legislazione cantonale o del diritto della tutela (art. 406 CC) ha il diritto di essere ascoltato conformemente all'art. 4 Cost.; egli deve avere la possibilità di far valere le sue obiezioni contro i motivi per i quali il collocamento è previsto, prima che l'autorità ordini la misura.
Questo principio deve essere rispettato non solo in caso di un primo collocamento…