Fatti
Il Cantone X. aveva assunto un disavanzo di CHF 715'700'000 nell'ambito della fusione della Cassa Pensioni Cantonale X. e della Cassa Pensioni L. del Cantone X. nella Cassa Pensioni Y. Questo importo doveva essere rimborsato nell'arco di 48 anni sotto forma di annualità. Il Cantone X. ha richiesto che queste annualità fossero rimborsate come costi di esecuzione e amministrazione dell'assicurazione contro la disoccupazione dal fondo di compensazione. Tuttavia, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha respinto questa richiesta, in quanto si trattava di costi di risanamento della cassa pensioni cantonale, che non sono considerati costi imputabili ai sensi della LADI.Legge
Il Tribunale federale ha confermato il rifiuto dell'indennizzo da parte della SECO. I costi di risanamento di una cassa pensioni di diritto pubblico, che poteva essere mantenuta solo con la garanzia dello Stato a causa di un grave deficit, non sono "costi operativi imputabili" ai sensi delle…