Fatti
In questo caso, la Sig.ra Zuber è iscritta nel registro fondiario come proprietaria di un immobile dal 9 agosto 1955. Dopo che suo marito è stato dichiarato fallito il 10 giugno 1958, l'ufficio dei fallimenti ha rivendicato questo immobile come parte della massa fallimentare. Esso ha quindi intimato alla Sig.ra Zuber di depositare un'azione per il riconoscimento del suo diritto di proprietà. La Sig.ra Zuber ha contestato questa intimazione davanti all'autorità di vigilanza cantonale, che l'ha annullata il 13 marzo 1959. L'ufficio dei fallimenti ha quindi fatto ricorso contro questa decisione presso il Tribunale federale.
Legge
Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, in una controversia sulla proprietà di un bene immobile, la parte il cui diritto di proprietà non è iscritto nel registro fondiario deve agire in giudizio come attore, e non essere intimata a farlo. Ciò vale anche nell'ambito di una procedura fallimentare, dove il criterio determinante per la ripartizione dei ruoli di parte non è più il possesso effettivo del bene, ma l'iscrizione nel registro fondiario.
Pertanto, poiché la Sig.ra Zuber è iscritta nel registro fondiario come proprietaria dell'immobile,…