Fatti

La Genossenschaftsbäckerei Glarus, una cooperativa di panettieri fondata nel 1914 a Glarus, ha modificato il suo statuto il 27 febbraio 1948. Alcuni membri della cooperativa hanno contestato la validità di questa modifica, in particolare per quanto riguarda l'art. 34 relativo alla ripartizione dell'eccedenza di liquidazione. Il Tribunale cantonale di Glarus ha ritenuto che la modifica fosse nulla, mentre il DTF ha ritenuto che fosse solo annullabile.

Legge

Il DTF ha ritenuto che la modifica dello statuto del 27 febbraio 1948 non fosse nulla, ma solo annullabile. Infatti, sebbene l'avviso di convocazione dell'assemblea generale non abbia indicato il contenuto essenziale delle modifiche proposte, come richiesto dall'art. 883 cpv. 1 CO, ciò non comporta la nullità della decisione, ma solo la sua annullabilità ai sensi dell'art. 891 CO.

Inoltre, la limitazione della partecipazione all'eccedenza di liquidazione ai soli membri che hanno adempiuto ai loro obblighi statutari non è contraria alla legge o al buon costume. Si tratta di una disposizione consentita dall'art. 913 CO, che lede solo interessi privati e non l'ordine pubblico. Pertanto, anche se…