Fatti

La controversia riguarda la questione se un aumento di oltre il 27% del reddito netto del primo esercizio contabile (dicembre 1987/88) rispetto alla media dei redditi del 1989 e 1990 debba essere considerato una "variazione particolarmente sensibile" ai sensi dell'art. 25 cpv. 4 OAVS, che giustifica l'applicazione della procedura straordinaria di fissazione dei contributi. La Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo e la Commissione di ricorso OAVS del Cantone di Zurigo hanno ritenuto che questa variazione fosse sufficientemente importante, conformemente alla prassi amministrativa (n. marg. 1282 delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e dei non attivi, DIN) che considera una variazione di almeno il 25% del reddito netto del primo esercizio rispetto alla media dei due esercizi successivi come "particolarmente sensibile", a condizione che la differenza sia anche rilevante sul piano dei contributi.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni conferma questa prassi amministrativa, che costituisce una concretizzazione delle nozioni giuridiche indeterminate di "essenziale" (cpv. 1) e "particolarmente sensibile" (cpv. 4) da parte dell'autorità di vigilanza competente (art. 72 cpv. 1 LAVS e art. 176 cpv. 2 OAVS). Il giudice tiene conto di questa soluzione nella sua decisione, nella misura in cui essa consenta un'interpretazione adeguata al caso di specie e equa delle disposizioni legali applicabili.

Il Tribunale federale rileva che, secondo la concezione fondamentale dell'art. 25 OAVS, un cambiamento di reddito, sia esso essenziale (cpv. 1) o particolarmente sensibile (cpv. 4), comporta la stessa conseguenza giuridica: l'applicazione della procedura straordinaria di fissazione dei contributi (valutazione del momento presente). Non è…