Fatti

Il 9 settembre 1967, B. ha iniziato a commettere reati, in particolare l'acquisto e la vendita di droga, alcuni mesi prima del suo 25° compleanno, e ha proseguito le sue attività delittuose fino all'età di 26 anni. La Camera penale del Tribunale cantonale di San Gallo lo ha riconosciuto colpevole di gravi infrazioni alla legge sugli stupefacenti, di consumo di droga, di furto e di tentato furto, e lo ha collocato in una casa di educazione al lavoro. Il Ministero pubblico del Cantone di San Gallo ha presentato un ricorso in nullità, chiedendo l'annullamento della decisione e il rinvio del caso all'autorità cantonale affinché pronunci, oltre alla misura di educazione al lavoro, una pena.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che le condizioni materiali per ordinare il collocamento di B. in una casa di educazione al lavoro ai sensi dell'art. 100bis cpv. 1 CP siano soddisfatte, poiché ha iniziato a commettere reati alcuni mesi prima del suo 25° compleanno e ha continuato fino all'età di 26 anni. Tuttavia, la misura di educazione al lavoro è prevista solo per i giovani adulti, e il giudice può ordinarla solo se il delinquente non aveva ancora compiuto 25 anni al momento dei fatti (art. 100 CP).

Sebbene B. abbia agito prima e dopo i 25 anni di età, il Tribunale federale ritiene ragionevole e opportuno consentire la misura di educazione al lavoro anche per un delinquente…