Fatti

La società Decorta AG ha affidato la direzione del suo negozio di arredamento a Hubert Villiger mediante un contratto di lavoro scritto del 7 ottobre 1965. Il contratto conteneva una clausola di non concorrenza senza limitazione di durata nei cantoni di Uri, Svitto e Untervaldo. Villiger ha rescisso il contratto al 30 giugno 1969 e successivamente ha intentato un'azione per dichiarare nulla o inesistente tale clausola di non concorrenza. In via subordinata, ha chiesto che la durata della clausola sia limitata a un anno.

Legge

Il DTF ritiene che la clausola di non concorrenza sia valida, anche se non è limitata nel tempo. Secondo la giurisprudenza, una tale clausola non è completamente nulla, ma è valida entro i limiti ammissibili fissati dall'art. 357 CO. Questa disposizione limita la libertà contrattuale richiedendo che la clausola sia limitata nel tempo, nello spazio e nel suo oggetto, al fine di non ostacolare eccessivamente lo sviluppo economico della persona soggetta alla non concorrenza.

Nel caso di specie, il DTF ritiene che una durata di tre anni sia ragionevole, considerando il fatto che Villiger ha avuto un accesso completo alla clientela di Decorta AG e ha avuto l'opportunità di intrattenere relazioni personali con essa. Il rischio che i clienti seguano Villiger se apre un'impresa concorrente…