Fatti

La Schweizerische Aluminium AG ha deciso nella sua assemblea generale ordinaria del 22 aprile 1985 la riduzione nominale delle sue azioni e buoni di partecipazione alla metà del valore nominale precedente. Tuttavia, l'Ufficio federale del registro di commercio ha rifiutato il 23 aprile 1987 l'iscrizione della riduzione del capitale, in quanto riteneva che fosse necessario il consenso della comunità dei partecipanti (art. 657 cpv. 5 CO). Di conseguenza, la Schweizerische Aluminium AG ha presentato un ricorso di diritto amministrativo contro questa decisione.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che il consenso della comunità dei partecipanti ai sensi dell'art. 657 cpv. 5 CO non è necessario in questo caso. Il buono di partecipazione è considerato una forma speciale di buono di godimento e soggiace alle sue disposizioni. Sebbene i titolari di buoni di godimento formino per legge una comunità i cui decreti possono vincolare anche la minoranza, la competenza decisionale di questa comunità è tuttavia poco chiara, in particolare per i diritti corrispondenti alle pretese patrimoniali degli azionisti.

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l'art. 657 cpv. 5 CO non è applicabile quando una decisione dell'assemblea generale non ha alcun impatto sui partecipanti, ovvero i loro diritti di godimento non sono pregiudicati né nella forma né nel contenuto. Poiché nella…