Fatti
R., nata nel 1933, è assicurata presso la Cassa malati SUPRA. Affetta dalla malattia di Alzheimer, risiede in una struttura medico-sociale dal 1° novembre 1996. La cassa ha preso a carico una tariffa giornaliera di 60 franchi. Il marito dell'assicurata ha chiesto alla cassa di versare le prestazioni previste in caso di ricovero, richiesta che la cassa ha respinto con decisione del 6 ottobre 1997. Il marito ha quindi presentato opposizione il 13 ottobre 1997. In assenza di una decisione della cassa sull'opposizione, l'assicurata ha adito il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Vaud, che ha respinto il ricorso ritenendo di non poter essere adito prima che la cassa si fosse pronunciata sull'opposizione.Legge
La legge non impone all'assicuratore alcun termine per pronunciarsi su un'opposizione. Sebbene l'opposizione costituisca una richiesta dell'assicurato affinché i suoi diritti siano accertati, essa si distingue dalla procedura di adozione della decisione iniziale prevista all'art. 80 cpv. 1 LAMal, per la quale è previsto un termine di 30 giorni. Di conseguenza, tale termine non può essere applicato per analogia alla procedura di opposizione.
Tuttavia, la procedura di opposizione è soggetta alle garanzie procedurali di cui all'art. 4 cpv. 1 Cost., che richiede che una procedura sia conclusa…