Fatti
Il cittadino tedesco [A.] è entrato in Svizzera nel novembre 2006 e ha ricevuto un permesso di soggiorno valido fino al 26 novembre 2011 per svolgere un'attività lavorativa. Il 10 maggio 2012 è rientrato in Svizzera e ha ricevuto un permesso di soggiorno valido fino all'8 maggio 2018 per svolgere un'attività lavorativa.
[A.] ha lavorato come fabbro/saldatore dal 1° giugno al 9 settembre 2016. Il 12 luglio 2016 ha subito un infortunio sul lavoro. Con decisione del 7 novembre 2019, l'Ufficio per la migrazione del Cantone di Basilea Città ha rifiutato il rinnovo del suo permesso di soggiorno e lo ha espulso dalla Svizzera.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se [A.] avesse un diritto di soggiorno ai sensi dell'art. 4 All. I ALC in combinato disposto con l'art. 7 lett. c ALC. È giunto alla conclusione che [A.] non era permanentemente inabile al lavoro ai sensi di tali disposizioni al più tardi entro il 30 ottobre 2017 e pertanto non aveva un diritto di soggiorno.
Nemmeno un diritto di soggiorno per persone non attive professionalmente ai…