Fatti

Il ricorrente [A.] è stato ferito durante un lancio con il paracadute. Al convenuto 1, [X.] , è stato contestato di non aver sorvegliato adeguatamente il ricorrente e di averlo guidato via radio. Il Tribunale distrettuale ha assolto il convenuto 1 dall'accusa di lesioni gravi colpose e ha rinviato le pretese civili del ricorrente alla via civile. Il Tribunale cantonale ha confermato questa decisione. Il ricorrente ha presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale e ha chiesto di annullare la sentenza e di dichiarare il convenuto 1 colpevole di lesioni gravi colpose.

Le parti sono il ricorrente [A.] , il convenuto 1 [X.] e la Procura generale del Cantone di Lucerna. Il procedimento è stato condotto dinanzi al Tribunale federale con il numero 6B_92/2019.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato la legittimazione del ricorrente a presentare il ricorso in materia penale. Ha stabilito che le pretese civili del ricorrente erano già state definitivamente rinviato alla via civile e che il ricorrente non sosteneva che il Tribunale cantonale avesse erroneamente stabilito la definitività della sentenza del Tribunale distrettuale nel punto civile.

Il Tribunale federale ha sottolineato che la parte privata è autorizzata a presentare un ricorso in materia penale solo se la decisione impugnata può influire sulla valutazione delle sue pretese civili. Poiché le pretese civili del ricorrente erano già state rinviato alla via civile, mancava la necessaria legittimazione.

Il Tribunale federale ha anche osservato che il ricorrente non sosteneva che il Tribunale cantonale avesse erroneamente stabilito la definitività della sentenza del Tribunale…