Fatti

Il ricorrente [A.] aveva tentato invano, l'9 aprile 2018, ultimo giorno prima della scadenza del termine, di presentare un ricorso elettronico all'autorità inferiore. Il 10 aprile 2018 presentò il ricorso via fax e per posta. L'autorità inferiore non entrò nel merito del ricorso, poiché il termine era scaduto. Il ricorrente presentò ricorso in materia di diritto pubblico con la richiesta di entrare nel merito del ricorso del 9 aprile 2019, eventualmente di ripristinare il termine per la presentazione del ricorso del 9 aprile 2018 o di qualificarlo come ripristinato.

I partecipanti erano il ricorrente [A.] , l'Ufficio per le migrazioni del Cantone di Zurigo e la Direzione della sicurezza del Cantone di Zurigo. Il procedimento si svolse dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo, 4ª sezione, giudice unico, e al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale esaminò l'ammissibilità del ricorso e concluse che il ricorso in materia di diritto pubblico era ammissibile. Il ricorrente aveva tentato invano, senza contestazione, di presentare un ricorso elettronico all'autorità inferiore il 9 aprile 2018. L'autorità inferiore non era entrata nel merito del ricorso, poiché il termine era scaduto.

Il Tribunale federale esaminò la questione se l'autorità inferiore, con la sua decisione, avesse violato il divieto di arbitrio (art. 9 Cost.) in combinazione con l'art. 95 lett. a LTF e l'art. 6 CEDU, nonché se avesse violato il divieto del formalismo eccessivo (art. 29 cpv. 1 Cost.). Il Tribunale concluse che l'autorità inferiore aveva violato il diritto federale, non entrando nel merito del ricorso.

Il Tribunale federale esaminò anche la questione se il ripristino del termine ai sensi…