Fatti
Il ricorrente, un avvocato iscritto all'albo degli avvocati del Cantone di Soletta, presentò il 3 agosto 2015 una richiesta di astensione contro il presidente e il segretario della Camera degli avvocati. La Camera degli avvocati respinse la richiesta di astensione il 23 settembre 2015. Il ricorrente si rivolse alla Camera di ricorso del Tribunale superiore del Cantone di Soletta, che di fatto non entrò nel merito del ricorso e lo trasferì per competenza al Tribunale amministrativo del Cantone di Soletta. Il ricorrente presentò il 22 gennaio 2016 un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con la richiesta di annullare la decisione del Tribunale superiore e la decisione del Tribunale amministrativo e di trasferire la causa al Tribunale superiore del Cantone di Berna.
Legge
Il Tribunale federale entrò nel merito del ricorso e esaminò la questione se il Tribunale superiore avesse a ragione negato la propria competenza per valutare la decisione interlocutoria della Camera degli avvocati. La Corte concluse che la Camera di ricorso del Tribunale superiore non è competente a decidere sui ricorsi contro le decisioni di astensione nei procedimenti amministrativi. La competenza spetta all'autorità che deve esaminare la decisione nel merito, nel caso specifico il Tribunale amministrativo.
Il Tribunale federale respinse anche la censura secondo cui la decisione del Tribunale superiore non era stata firmata da tutti i membri della Camera di ricorso. È sufficiente che la decisione sia stata firmata dal…