Fatti

I ricorrenti, [B.A.] e [A.A.] , hanno sottoposto la loro baita alpina sulla Alp [X.] a un restauro completo negli anni fiscali 2009 e 2010. Gli artigiani incaricati dell'esecuzione dei lavori di restauro hanno presentato ai contribuenti, tra settembre 2009 e settembre 2010, diverse fatture per un totale di Fr. 209'580.--. I contribuenti hanno pagato, tra novembre 2009 e novembre 2010, diverse fatture di artigiani per un totale di Fr. 305'285.45.

Poiché i contribuenti non hanno presentato la dichiarazione fiscale, l'amministrazione fiscale del Cantone Vallese ha sottoposto [B.A.] e [A.A.] a una tassazione d'ufficio per l'anno fiscale 2010 il 13 gennaio 2012. Contro questa tassazione d'ufficio, i contribuenti hanno presentato un'opposizione il 18 gennaio 2012 e hanno allegato la dichiarazione fiscale per l'anno 2010. Tuttavia, i contribuenti non hanno chiesto il deducibile delle spese di ristrutturazione effettive né un deducibile forfettario e non hanno allegato alcuna fattura per i lavori di ristrutturazione.

L'amministrazione fiscale cantonale ha quindi negato la deducibilità delle spese sostenute negli anni 2009 e 2010 per la ristrutturazione della baita alpina nelle tassazioni 2011 e 2012. Contro queste tassazioni, i contribuenti hanno presentato un'opposizione il 19 dicembre 2013.

Con istanza dell'8 settembre 2016, [B.A.] e [A.A.] presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono che la sentenza della Commissione di ricorso fiscale del 20 aprile 2016 sia annullata. I deducibili per i lavori di ristrutturazione devono essere ripartiti sugli anni fiscali 2010, 2011 e 2012 e le tassazioni devono essere corrette di conseguenza.

Legge

Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Pertanto, non è vincolato dagli argomenti addotti nel ricorso né dalle considerazioni dell'autorità inferiore; può accogliere un ricorso per un motivo diverso da quello invocato o respingere un ricorso con una motivazione diversa da quella dell'autorità inferiore.

L'autorità inferiore ha emesso una sola sentenza per le imposte cantonali e comunali e per l'imposta federale diretta, il che è ammissibile nella misura in cui la questione giuridica da decidere è regolata nello stesso modo nel diritto federale e nel diritto cantonale armonizzato. Ciò si verifica nel presente caso: l'art. 9 cpv. 3 LAID regola in modo esaustivo e conforme all'art. 32 cpv. 2 LIFD i deducibili ammissibili dal reddito, e i Cantoni sono tenuti ad adottare questi deducibili senza deviazioni o limitazioni a livello cantonale.

I ricorrenti hanno omesso di presentare la dichiarazione fiscale per l'anno 2010 entro il termine, ragion per cui l'amministrazione fiscale ha effettuato una tassazione discrezionale ai sensi dell'art. 130 cpv. 2 LIFD. Contro questa tassazione discrezionale, i ricorrenti hanno presentato…