Fatti
Il ricorrente, [A.] , risiede in Russia e è proprietario di un edificio multifamiliare nel Canton Zurigo. Per il periodo di imposta 2011 è stato valutato in via discrezionale, poiché non ha presentato la dichiarazione delle imposte. Il ricorrente ha presentato un'opposizione, che è stata respinta dall'ufficio delle imposte cantonale. Successivamente, ha presentato un ricorso al Tribunale di ricorso delle imposte, che ha respinto il ricorso, poiché il ricorrente non aveva indicato un domicilio di notificazione in Svizzera. Il ricorrente ha quindi presentato un ricorso al Tribunale amministrativo, che non è entrato nel merito del ricorso, poiché era stato presentato in ritardo.
Il ricorrente sostiene che la notificazione della decisione del Tribunale di ricorso delle imposte mediante deposito negli atti non è valida e che ha presentato il ricorso in tempo, consegnandolo il 30 giugno 2014 al Consolato generale svizzero in [U.] .
Legge
Il Tribunale federale esamina l'ammissibilità del ricorso e la questione se la notificazione della decisione del Tribunale di ricorso delle imposte mediante deposito negli atti sia stata valida. Stabilisce che il ricorso al Tribunale amministrativo è ammissibile, nella misura in cui si dirige contro la decisione di non entrata in materia.
Il Tribunale federale presume che la notificazione della decisione del Tribunale di ricorso delle imposte mediante deposito negli atti non sia stata valida, poiché il ricorrente non aveva indicato un domicilio di notificazione in Svizzera. Tuttavia, esamina anche se il ricorso sia stato presentato in tempo, consegnandolo il 30 giugno 2014 al…