Fatti
Il ricorrente [X.] è stato accusato di costrizione, minaccia e violenze. L'ufficio del pubblico ministero Limmattal/Albis ha archiviato il procedimento il 16 maggio 2013 per mancanza di capacità di intendere e di volere e non ha concesso al ricorrente alcun indennizzo o risarcimento. Il Tribunale d'appello del Cantone di Zurigo ha parzialmente annullato la decisione di archiviazione e ha concesso al ricorrente un indennizzo di Fr. 3'406.20 e un risarcimento di Fr. 1'000.--.
Il ricorrente ha presentato un ricorso in materia penale, chiedendo l'annullamento parziale della decisione di archiviazione e della sentenza del Tribunale d'appello. Ha chiesto la modifica della decisione di archiviazione per salvaguardare la sua presunzione di innocenza e un indennizzo e un risarcimento più elevati.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato la legittimazione del ricorrente a presentare un ricorso in materia penale. Ha stabilito che la persona accusata non è di regola legittimata a impugnare un'archiviazione del procedimento a suo favore per ottenere una diversa motivazione giuridica della decisione di archiviazione. Un'eccezione si applica solo se la motivazione e il dispositivo della decisione di archiviazione equivalgono sostanzialmente a un'accusa di colpa, senza che sia stata precedentemente fornita la prova legale della colpa e la persona accusata abbia avuto la possibilità di esercitare i suoi diritti di difesa.
Il Tribunale federale ha concluso che l'autorità inferiore ha rigettato a ragione il ricorso del ricorrente, poiché la decisione di archiviazione non è stata emessa per mancanza di capacità di intendere e di volere, ma a suo favore. La presunzione di innocenza non è stata violata, poiché l'ufficio del pubblico ministero non ha addebitato al ricorrente di aver agito con colpa nella spiegazione dei…