Fatti

La [A. AG] , una società per azioni controllata da [B.] , ha assunto con contratto del 28 giugno 2011, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2011, attivi, tra cui il terreno n. vvv GB [E.] , dall'impresa individuale [B.] . In precedenza, il terreno faceva parte del patrimonio privato di [B.] ed è stato trasferito nel patrimonio d'impresa il 31 dicembre 2010. L'ufficio del registro fondiario [E.] ha tassato la [A. AG] con decisione dell'11 ottobre 2011 per l'acquisto del terreno con imposte di trasferimento di Fr. 12'000.--. Il ricorso contro tale decisione è stato respinto, e anche i successivi ricorsi sono stati infruttuosi.

La [A. AG] chiede al Tribunale federale di annullare la sentenza del 19 dicembre 2013 e di stabilire che l'imposta di trasferimento disposta in relazione al trasferimento del terreno non è dovuta. L'autorità inferiore chiede il rigetto del ricorso.

Legge

Il Tribunale federale esamina l'ammissibilità del ricorso e stabilisce che si tratta di una decisione finale cantonale di ultima istanza in una materia di diritto pubblico, che può essere portata davanti al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico.

Il tribunale applica d'ufficio la legge e esamina le argomentazioni addotte. Stabilisce che l'autorità inferiore ha a torto affermato un'elusione fiscale, poiché le condizioni per un'elusione fiscale non sono soddisfatte. Il trasferimento del terreno da [B.] alla [A. AG] ha soddisfatto le condizioni per un'esenzione dall'imposta di trasferimento in caso di ristrutturazione ai sensi dell'art. 103 LFus in combinato…