Fatti
La ricorrente, Assicurazione [A. AG] , e la resistente, [B.] , erano coinvolte in una controversia legale relativa all'obbligo di prestazione di una polizza integrativa alla assicurazione malattia. La resistente era impiegata presso la [C. AG] dal 1° aprile 2009 e, in virtù di una polizza collettiva, era assicurata contro la malattia presso l'Assicurazione [A. AG] . Dopo che la resistente era stata colpita da una malattia il 6 settembre 2010, l'assicurazione aveva corrisposto le indennità giornaliere assicurate. Il rapporto di lavoro tra la resistente e la [C. AG] era stato risolto il 28 febbraio 2011. L'assicurazione aveva incaricato il dott. med. [E.] di effettuare un accertamento medico sulla capacità lavorativa della resistente, il quale non aveva diagnosticato alcuna patologia con ripercussioni sulla capacità lavorativa e non aveva rilevato alcuna limitazione della capacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico.
La resistente aveva adito il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo e aveva chiesto che l'assicurazione fosse obbligata a corrisponderle la somma di Fr. 20'181.50, oltre interessi al 5% a partire dal 17 gennaio 2013. Il Tribunale delle assicurazioni aveva accolto la domanda e aveva obbligato l'assicurazione a corrispondere alla resistente la somma di Fr. 20'181.50, oltre interessi di mora al 5% a partire dal 17 gennaio 2013.
Legge
Il Tribunale federale aveva dovuto valutare se sussistesse l'obbligo di prestazione della polizza integrativa alla assicurazione malattia. La ricorrente sosteneva che nel periodo in questione non sussistesse alcuna incapacità lavorativa, mentre l'autorità inferiore aveva stabilito che alla resistente doveva essere concessa una proroga di circa cinque mesi per il passaggio a un'attività professionale adattata.
La ricorrente aveva censurato il fatto che l'autorità inferiore non avesse applicato la giurisprudenza sull'overcoming in caso di disturbi somatoformi. Tuttavia, il Tribunale federale aveva deciso che la questione relativa all'applicabilità della giurisprudenza secondo DTF 130 V 352 non era determinante per la decisione del caso in questione,…