Fatti

L'amministrazione cantonale delle imposte del Canton Berna aveva effettuato una rivalutazione straordinaria degli immobili della [A. AG] e aveva fissato il valore ufficiale a Fr. 3'344'200.- (Gbbl. Nr. xxx) rispettivamente Fr. 2'223'700.- (Gbbl. Nr. yyy). La [A. AG] aveva presentato ricorso e la commissione di ricorso fiscale del Canton Berna aveva ridotto il valore ufficiale del valore dell'impianto fotovoltaico. L'amministrazione cantonale delle imposte del Canton Berna aveva presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Canton Berna, che aveva rigettato il ricorso.

L'amministrazione cantonale delle imposte del Canton Berna aveva quindi presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con la richiesta di annullare la sentenza del Tribunale amministrativo e di confermare le decisioni di opposizione dell'amministrazione cantonale delle imposte del 3 novembre 2010.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso e la legittimazione dell'amministrazione cantonale delle imposte. Ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico contro la decisione cantonale di ultima istanza è in linea di principio ammissibile, ma l'amministrazione cantonale delle imposte non è legittimata, poiché si tratta di un'imposta cantonale pura, alla quale non si applica l'art. 73 LAID.

Il Tribunale federale ha sottolineato che l'amministrazione cantonale delle imposte non può invocare l'art. 89 cpv. 1 LTF, poiché l'interesse generale all'applicazione corretta del diritto non costituisce un titolo di ricorso.…