Fatti

La [X. GmbH] (ricorrente) e la [YZ. AG] (convenuta) sono due imprese attive nel settore dell'industria alimentare. La ricorrente è una società che opera a livello internazionale e produce e distribuisce, tra l'altro, baguettes raffreddate. La convenuta è una società per azioni che fa parte del gruppo [Y.] .

Il 25 settembre 2006, la ricorrente ha concluso un contratto di cooperazione con la [T. GmbH] , Germania, che contiene un divieto di concorrenza post-contrattuale. La convenuta ha firmato una dichiarazione di consenso a questo contratto, in cui ha riconosciuto i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto.

La ricorrente afferma che la convenuta ha violato il divieto di concorrenza post-contrattuale costituendo una società controllata, la [U. GmbH] , che produce e commercializza baguettes raffreddate identiche. La ricorrente chiede che alla convenuta sia vietato produrre e vendere tali baguettes.

Il Tribunale commerciale del Cantone di Zurigo ha respinto la domanda, nella misura in cui è stata accolta. La ricorrente ha presentato ricorso e chiede che la sentenza sia annullata e la causa sia rinviata al Tribunale commerciale per una nuova valutazione.

Legge

Il Tribunale federale esamina le condizioni di ammissibilità del ricorso e stabilisce che il ricorso è ammissibile. Quindi, affronta la questione se la convenuta, con la dichiarazione di consenso, abbia assunto l'obbligo di rispondere per la violazione del divieto di concorrenza post-contrattuale da parte della [U. GmbH] .

Il Tribunale federale stabilisce che l'autorità inferiore ha interpretato correttamente la dichiarazione di consenso e che la convenuta non si è obbligata a rispondere per la violazione del divieto di concorrenza post-contrattuale da parte della [U. GmbH] . Si riferisce alla giurisprudenza secondo cui l'interpretazione dei contratti deve avvenire secondo il principio…