Fatti
I ricorrenti, A. e B.X.-[Y.] , sono stati assoggettati all'imposta federale diretta 2008 e alle imposte cantonali e comunali 2008 dall'Ufficio delle imposte del Cantone di Zurigo. La valutazione è stata effettuata con un reddito imponibile di Fr. ... e un patrimonio imponibile di Fr. .... I ricorrenti hanno chiesto di considerare la restituzione di azioni del valore di Fr. ... come posizione che riduce il reddito, ma l'Ufficio delle imposte del Cantone di Zurigo ha respinto la richiesta. Le opposizioni e i ricorsi presentati contro questa decisione sono stati respinti.
I ricorrenti hanno presentato ricorso al Tribunale federale e hanno chiesto l'annullamento delle sentenze del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo e la fissazione del reddito imponibile a Fr. ... per l'imposta federale diretta 2008 e a Fr. ... per le imposte cantonali e comunali 2008.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato i ricorsi e ha concluso che l'autorità inferiore aveva giustamente qualificato l'indennità di partenza come reddito imponibile, ma non aveva considerato la restituzione delle azioni come posizione che riduce il reddito. Il Tribunale ha stabilito che la restituzione delle azioni non era avvenuta spontaneamente, ma a causa della pressione dell'opinione pubblica e dell'evoluzione politica.
Il Tribunale ha ritenuto che la restituzione delle azioni possa avere un effetto riduttivo sul reddito se avviene in determinate circostanze. Tuttavia, ha anche stabilito che l'autorità inferiore non aveva chiarito sufficientemente i fatti e che i ricorrenti non avevano fornito sufficienti prove a sostegno delle loro affermazioni.
Il Tribunale ha deciso di rinviare la causa all'amministrazione fiscale per ulteriori chiarimenti e per valutare nuovamente le conseguenze fiscali della restituzione delle azioni.…