Fatti

I coniugi [A.X.] e [B.X.] nata [Y.] , ricorrenti, dispongono di una partecipazione del nove percento nella [C. AG] . Hanno richiesto l'applicazione analogica del procedimento di tassazione parziale agli utili della loro partecipazione, ma ciò è stato rifiutato dalla Commissione delle imposte di Aarau, dal Tribunale di ricorso fiscale del Cantone di Argovia e dal Tribunale amministrativo del Cantone di Argovia.

I ricorrenti hanno presentato ricorso al Tribunale federale e hanno chiesto l'annullamento della decisione del Tribunale amministrativo del Cantone di Argovia e l'applicazione del procedimento di tassazione parziale agli utili della loro partecipazione.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato la competenza e le condizioni di ammissibilità e ha concluso che il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile. I ricorrenti hanno denunciato violazioni della parità di trattamento, dell'uguaglianza fiscale e del divieto di degressione.

Il Tribunale federale ha spiegato che la legge sulla harmonizzazione fiscale dà ai cantoni la possibilità di attenuare la doppia imposizione economica delle società e dei titolari di partecipazioni, includendo gli utili di partecipazione a livello dei titolari di partecipazioni in misura ridotta. Il Cantone di Argovia ha scelto il procedimento di tassazione parziale, che prevede una tassazione del 40 percento dell'aliquota dell'intero reddito imponibile, se la persona soggetta a imposte è partecipata con almeno il 10 percento del capitale azionario, fondiario o di base.

Il Tribunale federale ha concluso che…