Fatti

La sig.ra O., nata nel 1972, si è iscritta il 17 maggio 2001, facendo riferimento a una distorsione alla colonna vertebrale cervicale subita il 20 maggio 2000, presso l'ufficio AI del Cantone di Soletta (di seguito: ufficio AI) per ottenere prestazioni e ha chiesto una rendita. Con decisioni del 3 marzo e del 16 maggio 2006, l'ufficio AI ha concesso alla persona assicurata una rendita intera di assicurazione per l'invalidità con un grado di invalidità del 100% a partire dal 1° maggio 2001.

Il 6 febbraio 2008, l'ufficio AI ha avviato d'ufficio un procedimento di revisione relativo alla rendita in corso. Nel quadro di questo procedimento, si è svolto un colloquio di revisione il 30 aprile 2008. Il 4 luglio 2008, l'AXA Winterthur, come assicurazione di responsabilità civile dell'autore dell'incidente, ha trasmesso all'ufficio AI, tra l'altro, gli atti di un'osservazione privata della persona assicurata effettuata tra dicembre 2007 e maggio 2008.

Sulla base delle discordanze tra quanto espresso durante il colloquio di revisione e quanto risultante dagli atti di sorveglianza, l'ufficio AI, dopo aver condotto il procedimento di predecisione, ha interrotto il procedimento di revisione con decisione del 27 novembre 2008 e ha revocato la rendita di invalidità con effetto immediato, facendo riferimento all'art. 7b comma 2 LAI.

Il ricorso presentato da O. contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Soletta con decisione del 25 gennaio 2011.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e ha annullato la decisione di sanzione del 27 novembre 2008 nonché la decisione giudiziaria cantonale. Di conseguenza, l'ufficio AI riprenderà il procedimento di revisione interrotto e valuterà se è possibile tornare sulle decisioni passate in giudicato (eventualmente anche ai sensi dell'art. 53 LPGA).

L'art. 7b comma 2 LAI non costituisce un motivo autonomo per tornare su una decisione passata in…